PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. L'articolo 53 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è sostituito dal seguente:

      «Art. 53. - (Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del sindaco o del presidente della provincia). - 1. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco o del presidente della provincia, la giunta decade e il consiglio comunale o provinciale procede alla nomina di un nuovo sindaco o presidente della provincia nell'ambito della stessa maggioranza; in tal caso, il termine del mandato conferito al nuovo sindaco o presidente della provincia coincide con quello precedentemente fissato per la durata del mandato del sindaco o presidente della provincia dimissionario, rimosso o deceduto. Sino alla nuova nomina di cui al primo periodo, le funzioni del sindaco e del presidente della provincia sono esercitate, rispettivamente, dal vicesindaco e dal vicepresidente.
      2. Il vicesindaco e il vicepresidente sostituiscono il sindaco e il presidente della provincia in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio delle funzioni ai sensi dell'articolo 59.
      3. Le dimissioni presentate dal sindaco o dal presidente della provincia diventano efficaci ed irrevocabili decorsi venti giorni dalla loro presentazione al consiglio. In tal caso si procede alla nomina del nuovo sindaco o presidente della provincia ai sensi del comma 1».

Art. 2.

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.